Come previsto dal Regolamento IVASS n. 24 del 19/5/2008 e successive modifiche, il Contraente, in caso di controversie relative alla gestione dei sinistri o alla corretta applicazione delle condizioni contrattuali, può inoltrare reclamo per iscritto all’Intermediario o alla Compagnia assicuratrice (vedi DIP), fermo restando di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge (45 giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto), può:
– scrivere all’IVASS (www.ivass.it) allegando tutta la documentazione relativa al reclamo;
– presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo (https://www.arbitroassicurativo.org/) organismo istituito per la risoluzione delle controversie tra consumatori e assicuratori;
– avvalersi del sistema di risoluzione stragiudiziale della rete FIN.NET qualora l’impresa ne aderisca (vedi DIP);
– avvalersi di altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente.
In caso di collaborazione nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’art.22 del DL. 18/10/2012, n.179 (es. Broker con Broker, Broker con Agenzia o Broker con Impresa di assicurazione), i reclami sono gestiti dall’Intermediario che ha il rapporto diretto con l’Impresa di assicurazione.